“124 SPIDER CLUB LAZIO A.S.D.”
Associazione Sportiva Dilettantistica
STATUTO
Articolo 1 – Denominazione e sede
È costituita un’associazione sportiva dilettantistica disciplinata ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata: “124 Spider Club Lazio Associazione Sportiva Dilettantistica”. L’associazione ha sede legale in Roma in Via San Godenzo 115 e potrà essere trasferita con semplice delibera dell’Assemblea dei Soci.
Articolo 2 – Scopo
1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, culturali e sociali, connesse alla disciplina dell’automobilismo, sia turistico che sportivo, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale degli associati, utilizzando lo sport anche come strumento di aggregazione e di sviluppo delle personalità mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e dilettantistica, ricreativa che promuova la conoscenza e la pratica della citata disciplina.
3. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative. Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall’art. 25 della legge n.133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell’ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.
4. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci.
5. Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche.
6. Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
7. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive.
8. Promuovere se del caso, didattica e corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.
9. Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento ivi compresa l’attività di noleggio di vetture da competizione e non; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali.
10. Pubblicare giornali periodici.
11. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi e annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive o correlate con le discipline dell’automobilismo.
12. Offrire a soggetti terzi la possibilità di promuovere le proprie attività commerciali all’interno di eventi e raduni organizzati dall’Associazione, previo versamento di una quota di partecipazione.
13. Al fine di auto-promuoversi, l’Associazione potrà produrre, o far produrre a terzi, articoli di merchandising, gadget, articoli promozionali e accessori da distribuire ai propri soci e/o simpatizzanti anche non tesserati.
14. Tutta l’attività dell’Associazione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni amministrative e fiscali.
Articolo 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
Articolo 4 – Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività ricreative e sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno farne espressa richiesta scritta e a qualità di socio si acquisisce con delibera del Presidente del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
4. L’iscrizione all’associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo e il socio è tenuto a versare la quota annuale di iscrizione al Tesoriere. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere contro firmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
6. L’adesione all’associazione ha durata annuale con decorrenza dal momento dell’accettazione della domanda di iscrizione da parte del consiglio direttivo, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo il diritto di recesso da parte del Socio.
Articolo 5 – Soci e loro categorie
1 .I soci si distinguono in :
Soci Fondatori : sono coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva, dando vita all’Associazione.
Soci Tesserati : sono tutti coloro che non svolgono attività sportiva ed essendo simpatizzanti dello sport automobilistico in genere ed in particolare della presente associazione, ne facciano domanda e versino la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo in ogni anno sociale e vengano accettati dal consiglio stesso.
Soci Onorari : sono quelle persone che, per particolari benemerenze sportive o sociali, venissero proclamati tali dal Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento delle quote sociali, possono partecipare alle assemblee ma non vi hanno diritto di voto.
Articolo 6 – Diritti e obblighi dei soci
Fra gli aderenti all’Associazione esistono parità di diritti e di doveri.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati, è esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Diritti :
– Tutti i soci hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita dell’associazione prestando anche gratuitamente la propria collaborazione per la migliore riuscita delle iniziative dell’associazione.
– Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali e dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
– Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui ai comma 2 del successivo art. 13.
– Tutti i soci hanno il diritto di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento comunicandolo al Consiglio Direttivo.
Obblighi :
– Tutti i soci hanno l’obbligo di versare puntualmente la quota associativa che viene stabilita dal Consiglio Direttivo.
– Hanno l’obbligo di eseguire le loro attività verso gli altri in modo spontaneo, gratuito e senza alcuno scopo di lucro.
– Hanno l’obbligo di rispettare il presente statuto nonché tutti i regolamenti interni dell’associazione e a non svolgere attività che siano idonee nel creare turbative o danno all’associazione stessa. L’associato dovrà uniformarsi alle decisioni dei Consiglio Direttivo, astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l’immagine o il prestigio dell’associazione.
– Ogni associato resta, in proprio, pieno e unico responsabile delle proprie iniziative anche se assunte o compiute nell’ambito delle attività dell’associazione. Resta comunque libera e impregiudicata ogni eventuale azione che l’associazione voglia prendere per la tutela dei propri interessi.
Articolo 6 – Decadenza dei soci
1 . I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
– Dimissioni volontarie da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo.
– Decesso dell’associato.
– Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
– Quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo.
– Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti dei Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
– Quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
– Scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
2 . L’associato radiato non può essere più ammesso e non può più fare uso diretto o indiretto dei nome dell’associazione.
3. Al socio dimissionario o radiato non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato stesso ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
Articolo 7 – Sanzioni per i Soci
In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni :
– Avvertimento
– Ammonizione
– Diffida
– Ammenda
– Sospensione a tempo limitato
– Radiazione
Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 6 del seguente Statuto.
Articolo 8 – Organi
Gli organi sociali sono:
a) Presidente
b) Consiglio Direttivo
c) Assemblea Generale degli Associati
d) Vice Presidente
e) Segretario
f) Tesoriere
g) Consigliere/i
Gli organi sociali ad eccezione del Presidente, il quale è eleggibile solo dal Consiglio Direttivo, come stabilito in sede i fondazione dell’associazione, sono tutti eleggibili dall’Assemblea Generale dei Soci.
Articolo 9 – Funzionamento dell’Assemblea
1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
4. L’Assemblea nomina un Segretario.
5. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione degli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 10 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Vige il principio del voto singolo.
Articolo 11 – Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima con comunicazione agli associati mediante comunicazione con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (mail – fax – sms – posta – Whatsapp -facebook). Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
2. L’Assemblea deve essere indetta a cura dei Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.
3. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, sull’approvazione del programma da svolgere nell’anno proposto dal Consiglio Direttivo e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
Articolo 12 – Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 8 giorni prima dell’adunanza mediante comunicazione agli associati con qualsiasi mezzo ritenuto il più idoneo (mail-fax-sms-posta-whatsapp-telegram-facebook). Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati ìl giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 – Validità Assembleare
1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.
Articolo 14 – Consiglio Direttivo
1. ll Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 4 a 7 componenti, determinato, di volta in volta, dall’Assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall’Assemblea stessa. Il primo Consiglio Direttivo, quello dei soci fondatori, rimane in carica per quattro anni ed i suoi componenti sono sempre rieleggibili a meno che non decadano le condizioni di appartenenza all’associazione (articolo 6 di questo statuto). In caso di rassegnazione di uno o più membri, ad eccezione del Presidente, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di rimpiazzarli entro il proprio mandato temporale. I successivi Consigli Direttivi avranno durata quadriennale. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Possono far parte del Direttivo i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e che abbiano un’anzianità nel club in qualità di associato di almeno un anno.
3. ll Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario e messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
5. l componenti dell’organo amministrativo hanno il divieto di ricoprire la medesima carica in altre ASD o SSD.
Articolo 15 – Elezione delle Cariche Sociali
1. Le cariche sociali hanno durata di 4 anni.
2. Le cariche sociali sono onorifiche e a titolo gratuito.
3. Le cariche sociali si intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. Tutte le elezioni delle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto o palese a discrezione del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è eletto dai membri del consiglio direttivo uscente. Il primo Consiglio Direttivo è eletto all’atto della fondazione dell’Associazione.
5. Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
6. Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l’elezione del Presidente.
7. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l’elezione del Presidente.
8. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l’elezione del Presidente.
9. I Presidenti uscenti sono candidati alla carica di Presidente Onorario. Il Presidente Onorario ha gli stessi diritti e doveri di un Socio Tesserato, può votare in assemblea, non è tenuto al versamento della quota. Il Presidente Onorario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l’elezione del Presidente.
10. I membri uscenti del Consiglio Direttivo, ivi incluso il Presidente, sono automaticamente insigniti del ruolo di Soci Onorari.
Articolo 16 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali.
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento allo Statuto, ai Bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione previa richiesta al Consiglio Direttivo.
Articolo 17 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri o membri del Direttivo esso proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si proceda alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri o membri del Direttivo sostituiti.
2. Nel caso di impedimento o dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
3. ll Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica in caso delle dimissioni del Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dai rimanenti componenti del Consiglio Direttivo decaduto, con il seguente ordine gerarchico : vice-presidente, segretario, tesoriere.
Articolo 18 – Convocazione Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà del Consiglieri, senza formalità.
Articolo 19 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo :
– Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
– Determinare l’ammontare della quota associativa;
– Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
– Fissare le date delle Assemblee ordinarie del soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria nei rispetto del quorum di cui all’art. 12, comma 2;
– Deliberare spese in nome e per conto dell’associazione;
– Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
– Adottare i provvedimenti di ammonimento, avvertimento, radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
– Attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci;
– Decidere provvedimenti disciplinari contro i membri del direttivo assenteisti o inadempienti alle regole dell’associazione.
Articolo 20 – Il Presidente
Il Presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo successivamente può essere eletto Presidente qualsivoglia associato che abbia un’anzianità nell’associazione di almeno due anni.
Articolo 21 – Il Vicepresidente
Il Vice-Presidente collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 22 – Il Segretario
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, è addetto alla corrispondenza e cura le schede personali informative degli associati.
Articolo 23 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Custodisce sotto la propria responsabilità il denaro e ogni altro valore dell’associazione, rende conto della situazione di cassa al Consiglio Direttivo.
Articolo 24 – Il Rendiconto
1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consultivo da sottoporre all’approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria
dell’associazione.
2. ll bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, copia del bilancio stesso.
Articolo 25 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 26 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione, da beni acquistati con fondi e destinati alle finalità dell’associazione.
Articolo 27 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione e i soci o tra i soci e i medesimi saranno sottoposte all’esclusiva competenza del Presidente e del Vice Presidente.
Articolo 28 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, devolverà tutto il patrimonio ai fini sportivi.
Articolo 29 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.